Assistenza sanitaria all’estero

L’assistenza sanitaria garantita agli italiani che si recano all’estero varia a seconda del Paese in cui ci si reca e in base al motivo del trasferimento (turismo, lavoro, cure di altissima specializzazione, ecc).

Temporaneo soggiorno – turismo (massimo 3 mesi) in paesi UE, SEE e svizzera

Il cittadino  ha diritto a ricevere prestazioni sanitarie urgenti o medicalmente necessarie esibendo la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). L’assistenza viene erogata alle condizioni e modalità previste nel paese ospitante, compresa l’eventuale compartecipazione alla spesa, che resta in capo al cittadino.

Soggiorno per lungo tempo – cambio residenza*

I lavoratori di diritto italiano distaccati, gli studenti e i pensionati che hanno spostato la residenza in uno Stato UE/SEE/Svizzera (AIRE) possono ottenere l’assistenza sanitaria completa, con diritto all’iscrizione presso l’organismo sanitario del paese ospitante, attraverso la presentazione del modello S1, rilasciato esclusivamente dall’Ufficio Esteri dell’Asl AT. Tale modello consente l’iscrizione al Servizio Sanitario nel Paese ospitante e  assicura l’assistenza sanitaria completa per le seguenti categorie:

– lavoratore distaccato ed ai familiari a carico (ex E106);
– pensionati ed ai familiari a carico (ex E121);
– studenti (ex E106)

Richiesta Modello S1 Lav/Studenti Richiesta Modello S1 Pensionato
Cure programmate di alta specializzazione*

I cittadini iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario italiano possono fruire di cure di alta specializzazione all’estero per prestazioni  non ottenibili tempestivamente in Italia oppure non ottenibili in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.  Per ottenere le prestazioni all’estero, il cittadino deve preventivamente presentare all’Ufficio Esteri specifica domanda con i relativi allegati:

relazione sanitaria completa di diagnosi redatta da specialista di branca (pubblico o privato, italiano o straniero che non deve essere lo stesso che effettuerà la prestazione) adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia  con indicato il Centro estero individuato;
– eventuale ulteriore documentazione sanitaria: referti medici, relazioni sanitarie ed eventuali cartelle cliniche;
– documentazione clinica con indicata la data di ricovero/cura presso il Centro estero;
– copia documento d’identità;
– copia della Tessera Sanitaria (TEAM).

Per i moduli di richiesta di autorizzazione al trasferimento all’estero per cure programmate  rivolgersi all’Ufficio Esteri ai numeri  di tel. 0141/486041 – 6042 o  via e-mail ufficioesteri@asl.at.it

Assistenza sanitaria nei Paesi in Convenzione bilaterale con l'Italia*

L’Italia ha in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Paesi Extra U.E.:

Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano e Santa Sede, Ex Jugoslavia (Macedonia, Serbia Montenegro, Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Tunisia.

Questi accordi consentono di usufruire dell’assistenza sanitaria solamente se assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e se si rientra nelle categorie e nelle situazioni previste dalla rispettiva convenzione. E’ dunque opportuno, prima di partire, informarsi presso l’Ufficio Esteri  per il rilascio dell’eventuale modulistica necessaria ad ottenere l’assistenza sanitaria. 

Richiesta Modello S2
Assistenza sanitaria in Paesi extra U.E. e S.E.E. e in Paesi con cui non vigono convenzioni

Se ci si reca in un Paese extra U.E. e S.E.E. o in un Paese con cui non vigono convenzioni per temporaneo soggiorno-turismo, non è prevista alcuna forma di tutela da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). E’ esclusa anche la copertura delle prestazioni di pronto soccorso, quindi si consiglia di provvedere – prima della partenza – alla stipula di una assicurazione sanitaria privata.

NOTE GENERALI
  • per cittadini AIRE emigranti o pensionati è prevista la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale;
  • se il soggiorno per turismo, lavoro o studio supera i 30 giorni, si rende obbligatoria la sospensione del proprio MMG (Medico Medicina Generale) o PDS (Pediatra di Libera Scelta) (Legge n. 576 del 07/08/1982 art. 7, comma 1);
  • i cittadini già in dialisi o in ossigenoterapia, prima di recarsi in soggiorno temporaneo in un altro Stato, devono prendere accordi con la struttura che eroga le prestazioni al fine di avere la garanzia della continuità della cura. Tali prestazioni verranno erogate presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia.
  • Ai cittadini Aire residenti in Stati in cui non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute a titolo gratuito le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni (anche non continuativi) per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.

L’ACCESSO ALL’UFFICIO ESTERI E’ CONSENTITO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO 

Per contatti telefonici sono attivi i numeri 0141/486041 – 486042. 

Per quesiti scritti è attiva la casella di posta elettronica: ufficioesteri@asl.at.it specificando il motivo della richiesta e lasciando un numero di telefono per poter essere ricontattati.

Ultimo aggiornamento: 28.02.2024

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