Testamento biologico – DAT

Con la Legge 219 del 22 dicembre 2017 , entrata in vigore il 31 gennaio 2018, sono state regolamentate le Disposizioni Anticipate di Trattamento comunemente definite anche “testamento biologico” o “biotestamento”.
In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche;
  • singoli trattamenti sanitari.

 

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere.

 

Dopo aver compilato il biotestamento si hanno tre opzioni:

    1. consegnare personalmente il testamento biologico all’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza (art. 4, comma 6, legge 22 dicembre 2017, n. 219).
      L’ufficiale di Stato Civile, verificate l’identità e la residenza del consegnante, provvederà a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate (Circolare n. 1/2018 del Ministero dell’Interno), ovvero, in apposito registro, ove istituito (art. 4 c. 6 L. 219 del 2017).
    2. sottoscrivendo una “scrittura privata autenticata” presso un pubblico ufficiale.
    3. sottoscrivendo un “atto pubblico”, presso un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 c.c.).

 

È possibile formulare una DAT direttamente in ospedale?
Al riguardo occorre precisare che la norma già prevede che il deposito delle DAT possa avvenire anche presso le strutture sanitarie, tuttavia tale possibilità è dalla stessa norma subordinata alla formalizzazione di apposita regolamentazione da parte delle Regioni.
Ad ogni modo l’eventuale dichiarazione espressa dal paziente direttamente in ospedale potrà comunque essere rispettata in osservanza del disposto di cui all’art. 1 co. 6 della norma in questione che recita come segue:
“Il medico e’ tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò’, e’ esente da responsabilità’ civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”.

 

Si possono revocare o modificare le DAT?
Le DAT sono revocabili o modificabili in qualunque momento utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate o quando motivi di urgenza o altri impedimenti non consentano di rispettare la stessa forma utilizzata all’atto del loro rilascio, la revoca o la modifica potrà avvenire mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito del Ministero della Salute DAT.

Ultimo aggiornamento: 17.10.2024

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