Assistenza sanitaria per i cittadini stranieri – Centro ISI

La tutela della salute è un diritto riconosciuto dall’ Articolo 32 della Costituzione Italiana.

L’ erogazione anche di cure urgenti o necessarie può però non essere gratuita.

E’ bene informarsi da fonti attendibili ( https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp )  prima di venire in Italia anche per brevi soggiorni o per ricevere cure mediche.

Stranieri comunitari

Per gli stranieri appartenenti all’Unione Europea o provenienti dallo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o dalla Svizzera, presenti in Italia per turismo, l’assistenza sanitaria è garantita mediante la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) che dà diritto alle cure urgenti o medicalmente necessarie.

Per soggiorni inferiori ai tre mesi, generalmente non è prevista l’iscrizione al SSN, ad eccezione dei lavoratori stagionali. Tuttavia, per coloro che soggiornano per più di tre mesi, l’iscrizione al SSN è possibile se si rientra in una delle seguenti categorie:

  • Lavoratori subordinati o autonomi residenti in Italia.
  • Familiari, anche non cittadini dell’UE, di lavoratori subordinati o autonomi residenti.
  • Familiari di cittadini italiani.
  • Titolari di un’attestazione di soggiorno permanente, ottenuta dopo almeno cinque anni di residenza in Italia.
  • Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento o iscritti a un corso di formazione professionale.
  • Titolari di formulari comunitari S1 (in precedenza  modelli E106, E109, E120, E121) rilasciati dal paese di provenienza.

Stranieri non comunitari

I cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea vengono iscritti al Sistema sanitario regionale se sono in possesso di permesso di soggiorno in base alla motivazione del rilascio (ad esempio persone con permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, richiesta di asilo, asilo politico/rifugiato, protezione umanitaria e sussidiaria, attesa adozione, affidamento, richiesta di cittadinanza, attesa occupazione, gravidanza, ecc.). Per alcune categorie è prevista l’iscrizione volontaria (ad esempio persone con permesso di soggiorno per studio, personale diplomatico, personale religioso, ecc.).

L’iscrizione obbligatoria al SSN ha la stessa durata del permesso di soggiorno; nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno l’iscrizione viene prorogata, salvo buon fine, con la presentazione della documentazione attestante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno.

I familiari a carico (figli e coniuge) del cittadino straniero hanno diritto all’iscrizione al Servizio sanitario regionale come per il capo-famiglia, in attesa che la loro posizione venga regolarizzata.
L’iscrizione coincide con il periodo del permesso di soggiorno e, alla scadenza dello stesso, il cittadino straniero extra- comunitario deve provvedere al rinnovo.

Per Comunitari e Non Comunitari

Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per un periodo superiore a tre mesi, per i quali non è prevista l’iscrizione obbligatoria, sono tenuti a:

  • assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità, mediante stipula di una polizza assicurativa privata
  • iscriversi volontariamente al SSN

N.B ll permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ex articolo 36 TUI non consente l’iscrizione al SSN e quindi le prestazioni sanitarie sono totalmente a carico del paziente. La spesa per le cure erogate è sostenuta dallo stesso paziente o ricade sul Fondo Sanitario Nazionale o Regionale ma solo nell’ambito di interventi umanitari del Ministero della Salute o delle Regioni.

Hanno diritto all’iscrizione volontaria nei seguenti casi:

  • Motivi di studio (anche per un periodo inferiore ai 3 mesi);
  • Collocati alla pari (anche per un periodo inferiore ai 3 mesi);
  • Titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva che non svolgono attività lavorativa.
  • Personale religioso.
  • Stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
  • Familiari ultra 65enni con domanda di ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008;
  • Dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale diplomatico;
  • Attività sportiva non contrattualizzata.

Per richiedere l’ iscrizione al SSR obbligatoria e volontaria  rivolgersi agli Sportelli di Scelta e Revoca dell’ ASL AT. Le istruzioni per il pagamento dell’ iscrizione volontaria e la relativa modulistica sono reperibili oltre che presso gli Sportelli anche tra gli allegati della pagina Scelta e Revoca del sito.

Per l’iscrizione volontaria:

  • Il diritto all’Assistenza Sanitaria decorre dal momento dell’ iscrizione
  • scade il 31 dicembre di ogni anno
  • non è frazionabile
  • non ha decorrenza retroattiva.

Stranieri irregolari  (consulta qui per gli orari e la sede del Centro ISI)

Gli stranieri temporaneamente presenti, STP, sono coloro che, non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSR. Per costoro la legge (Art. 35, comma 3 del T.U ) prevede: “Agli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque ESSENZIALI, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”.

L’assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP. Il codice STP ha validità su tutto il territorio nazionale e durata di 6 mesi. È rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Esso viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso o può altresì essere rilasciato preventivamente al fine di facilitare l’accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione.

ll codice STP viene rilasciato allo straniero non in regola con il soggiorno e a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici.

N.B. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano

Per esami e visite specialistiche è prevista la compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) al pari degli italiani. Così come non è previsto il ticket per:

– Prestazioni sanitarie di primo livello (medicina generale, Serd, Centro di salute mentale, Consultorio familiare);
– Prestazioni d’urgenza erogate al Pronto Soccorso nella stessa misura del cittadino italiano;
– Prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità;
– Prestazioni di prevenzione (vaccini, screening);
– Prestazioni relative a patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (attestato di esenzione);
– Età/condizione anagrafica (inferiori ai 6 e superiore ai 65 anni);

N.B. – Qualora lo straniero STP non avesse risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione, il codice di esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata.

Analogamente al codice STP (per gli extra comunitari), alcuni cittadini europei possono usufruire delle prestazioni chiedendo il rilascio di un codice regionale a sigla ENI (Europeo Non Iscritto).

Esso viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero comunitario che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso, o può essere rilasciato, al fine di favorire l’accesso alle cure, su richiesta dell’interessato, a seguito di:

– esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea

– dichiarazione sostitutiva di domicilio nel territorio regionale

– dichiarazione di non essere iscritto all’anagrafe dei residenti

– dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza

– sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

Ultimo aggiornamento: 08.04.2024

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